In una seduta pubblica di quasi tre ore, i giudici del Tribunale federale hanno discusso in presenza di numerosi cittadini le ragioni che li hanno portati a decidere, con un voto di 3 contro 2, sull’irricevibilità dei ricorsi relativi alla Legge sulla identità elettronica (Legge sulla Id-e), approvata lo scorso 28 settembre. Il cuore del dibattito era rappresentato dal ‘dies a quo’, ovvero il momento da cui inizia il termine di tre giorni per presentare ricorso, fissato dalla legge come decorrente dalla ‘scoperta del motivo del ricorso’. I ricorrenti avevano quindi tre giorni per agire una volta venuti a conoscenza della donazione effettuata da Swisscom. Il dibattito si concentrava sulla definizione di tale ‘scoperta’: era forse la pubblicazione online dell’informazione sul finanziamento il 26 agosto 2025, o un articolo della NZZ del 21 settembre 2025? Due giudici hanno ritenuto alcuni ricorsi tempestivi, in quanto consideravano come momento di inizio del termine la data di pubblicazione dell’articolo stampa. Secondo questi due giudici, il sito federale è poco accessibile e si richiede troppo ai cittadini se devono consultarlo quotidianamente per rimanere informati. La minoranza pensava che il termine decorresse dalla data di pubblicazione dell’articolo della NZZ. Gli altri tre giudici hanno invece basato la loro decisione sulla data del sito federale, sottolineando che l’utilizzo dell’articolo stampa come riferimento avrebbe creato disparità. Un giudice ha posto il problema di coloro che leggono solo giornali locali e non nazionali, mettendo in dubbio la parità di informazione su scala svizzera. La maggioranza ha quindi concluso che i ricorsi sono stati presentati tardivamente. Nonostante l’irricevibilità dei ricorsi, il Tribunale ha affrontato il tema del finanziamento da parte di Swisscom, giungendo alla conclusione per la maggioranza che si trattava di una pratica non conforme. La posizione speciale di Swisscom come società anonima con partecipazione statale imponeva neutralità politica, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore telecom e dalla Cancelleria federale. I giudici della maggioranza hanno quindi ritenuto che l’intervento di Swisscom fosse contrario alla Costituzione e ai diritti politici, mentre un solo giudice ha visto il sostegno finanziario come conforme al diritto privato.